Perdita del superbonus per inerzia dell’amministratore: a chi spetta il risarcimento del danno?

Una sentenza del Tribunale di Monza, la n.21 del 2025 si occupa delle conseguenze derivanti dall’inerzia dell’amministratore se questa causa la perdita del Superbonus. In questo caso vanno risarciti i singoli Condomini e non l’intero Condominio. Proprio in capo agli amministratore risiede la responsabilità di gestire tutte le pratiche in modo tempestivo ed efficiente per evitare la perdita degli incentivi fiscali e nel contempo, i Condomini DEVONO vigilare sull’operato dell’amministratore e intervenire subito in caso di ritardi e/o omissioni.

La sentenza affronta il comportamento di un amministratore che nonostante la delibera dell’assemblea lo autorizzasse ad affidare i necessari incarichi tecnici, per oltre un anno è rimasto inattivo. Tale comportamento ha comportato la perdita della possibilità di accedere allo sconto in fattura ed i Condomini hanno dovuto sostenere l’intero importo dell’appalto. Il tribunale però, respingendo la richiesta di risarcimento di un milione di euro da parte del Condominio nei confronti dell’amministratore, ha stabilito che il danno non è da considerarsi collettivo, ma individuale, in quanto interessa le singole unità immobiliari.

La sentenza si rifà ad una circolare dell’agenzia delle Entrate, la n.24/2020, che evidenzia che ciascun Condomino può scegliere autonomamente il metodo di fruizione del beneficio fiscale, sia che si tratti di detrazione, che cessione del credito o sconto in fattura. Infatti dalla circolare viene riportato:

Per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Pertanto, se l’amministratore non si attiva per sfruttare questa opportunità, il danno non ricade sull’intero condominio e di conseguenza, solo i condòmini coinvolti possono agire legalmente per ottenere un risarcimento. Inoltre, l’eventuale indennizzo non deve essere calcolato sull’intero valore dell’appalto, ma deve corrispondere all’incremento di valore che l’immobile avrebbe acquisito se fossero stati eseguiti i lavori.

Cerca nel sito e premi INVIO

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com