Perdita del superbonus per inerzia dell’amministratore: a chi spetta il risarcimento del danno?
Una sentenza del Tribunale di Monza, la n.21 del 2025 si occupa delle conseguenze derivanti dall’inerzia dell’amministratore se questa causa la perdita del Superbonus. In questo caso vanno risarciti i singoli Condomini e non l’intero Condominio. Proprio in capo agli amministratore risiede la responsabilità di gestire tutte le pratiche in modo tempestivo ed efficiente per evitare la perdita degli incentivi fiscali e nel contempo, i Condomini DEVONO vigilare sull’operato dell’amministratore e intervenire subito in caso di ritardi e/o omissioni.
La sentenza affronta il comportamento di un amministratore che nonostante la delibera dell’assemblea lo autorizzasse ad affidare i necessari incarichi tecnici, per oltre un anno è rimasto inattivo. Tale comportamento ha comportato la perdita della possibilità di accedere allo sconto in fattura ed i Condomini hanno dovuto sostenere l’intero importo dell’appalto. Il tribunale però, respingendo la richiesta di risarcimento di un milione di euro da parte del Condominio nei confronti dell’amministratore, ha stabilito che il danno non è da considerarsi collettivo, ma individuale, in quanto interessa le singole unità immobiliari.
La sentenza si rifà ad una circolare dell’agenzia delle Entrate, la n.24/2020, che evidenzia che ciascun Condomino può scegliere autonomamente il metodo di fruizione del beneficio fiscale, sia che si tratti di detrazione, che cessione del credito o sconto in fattura. Infatti dalla circolare viene riportato:
Per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Pertanto, se l’amministratore non si attiva per sfruttare questa opportunità, il danno non ricade sull’intero condominio e di conseguenza, solo i condòmini coinvolti possono agire legalmente per ottenere un risarcimento. Inoltre, l’eventuale indennizzo non deve essere calcolato sull’intero valore dell’appalto, ma deve corrispondere all’incremento di valore che l’immobile avrebbe acquisito se fossero stati eseguiti i lavori.
Il Superbonus 110 ed il sequestro preventivo di beni
A prescindere da ogni possibile risvolto politico, il Superbonus è stata una misura economica particolarmente delicata che ha comunque avuto come conseguenza tutta una serie di vicende processuali, di cui gran parte legate a frodi ai danni dello Stato e della Collettività.
Degna di interesse vi è una sentenza della Corte di Cassazione, la n.8390 del 2025 (quindi abbastanza recente) che vede come protagonista un consorzio edilizio che avrebbe ottenuto indebitamente, crediti d’imposta, attraverso pratiche fraudolente, con emissione di fatture gonfiate e costi non ammissibili.
Tutto inizia con un sequestro preventivo di beni da parte del Tribunale di Pesaro, per un valore di oltre 1.430.000,00 euro, in seguito alla presunta operatività fraudolenta del consorzio. Sembrerebbe infatti che quest’ultimo avrebbe fatturato importi superiori a quelli effettivamente sostenuti per i lavori agevolati del Superbonus, evidenziando così una enorme differenza tra gli importi fatturati e quelli effettivamente pagati alle imprese operanti in regime di subappalto. Tale comportamento configurerebbe violazione dell’art.316 ter del Codice Penale con conseguente rischio di dispersione del patrimonio, e tale decisione è stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione che comunque ha confermato il provvedimento di sequestro.
Ovviamente il Consorzio, ha sostenuto la regolarità dei contratti e delle fatture i cui prezzi risultavano allineati ai prezziari regionali, evidenziando che le maggiorazioni sui costi di gestione erano imputabili ai committenti e la presunta “inammissibilità” era stata chiarita solo successivamente dalle circolari e comunicati emessi dall’agenzia delle entrate, affermando che da parte del Consorzio non vi era alcuna intenzione fraudolenta, basandosi le pratiche su “interpretazioni legittime della normativa”.
L’esito ha visto il consorzio soccombente, in quanto la Cassazione ha confermato il sequestro preventivo dei beni, basandosi sulla prova chiara di condotte fraudolente e l’insufficienza oltre che l’inadeguatezza della documentazione presentata a supporto dei crediti d’imposta. In sostanza la Corte ha stabilito che il Superbonus va considerato come un finanziamento, anche se risulta una detrazione fiscale e per quanto riguarda il Consorzio ha prevalso il concreto rischio di dispersione del patrimonio, nel momento in cui, in presenza di un procedimento penale in corso, lo stesso Consorzio aveva perseverato nella sua condotta di investimento in beni non compatibili con la sua situazione economica.
Il compenso dell'amministratore di condominio è onnicomprensivo
Viene citato in giudizio un amministratore che durante la gestione 2015/2016 aveva inserito nel consuntivo un importo a titolo di compenso per amministrazione straordinaria, riguardante i lavori di adeguamento dell’autorimessa condominiale. La richiesta del Condomino riguardava la restituzione del suddetto importo a favore del condominio, oltre il risarcimento del danno per cattiva gestione.
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