Pubblica amministrazione
Approfondimento split payment
Proseguono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito al meccanismo dello Split payment recentemente introdotto. In data 13 aprile 2015, è stata divulgata la circolare n. 15/E al fine di fornire ulteriori indicazioni in merito di adempimenti, rimborsi e sanzioni riferibili alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti.
La nuova circolare specifica che rientra nell’ambito di applicazione dello Split payment ogni soggetto pubblico che sia qualificabile come immediata e diretta espressione degli enti della Pubblica Amministrazione. E, dunque, per esempio:
Commissari delegati alla ricostruzione a seguito di eventi calamitosi
Consorzi di bacino imbrifero montano
Consorzi interuniversitari.
Restano, invece, esclusi sotto il profilo soggettivo:
Enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale
Enti previdenziali non pubblici.
Secondo i parametri dettati dalla circolare sono da considerarsi esclusi dall’applicazione dell’art. 17-ter il CONI e la Banca d’Italia.
In caso di dubbi circa l’applicabilità o meno dello Split payment ad un determinato soggetto, le possibilità a disposizione dei fornitori sono le seguenti:
Fare riferimento all’Indice delle PA
Attenersi alle indicazioni fornite dall’ente committente
Inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.
Infine, la circolare fornisce indicazioni in merito all’esclusione dal meccanismo dello Split di tutte le operazioni rese alle PA in relazione alle quali l’ente non effettua pagamenti del corrispettivo al fornitore, poiché quest’ultimo ha già nella propria disponibilità la quota che gli spetta e provvede egli stesso a trattenerla dall’importo versato alla PA (es.: servizi di riscossione delle entrate).
La circolare in esame si sofferma anche sul tema dell’applicazione dello Split payment alle fatture soggette a Reverse charge. In generale, la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni riconducibili all’ambito dell’inversione contabile. E in particolare, per quanto riguarda acquisti effettuati dalla PA con attinenza sia alla sfera commerciale sia alla sfera istituzionale, è possibile applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti solo alla quota destinata alla sfera istituzionale (la restante quota destinata alla sfera commerciale sarà soggetta a Reverse charge).
Inoltre, non rientrano nell’ambito di applicazione dello Split payment le prestazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali (ossia regimi che addebitano l’imposta in fattura ma sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante): Il regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 Il regime di cui alla Legge n. 398 del 1991 Il regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell’IVA, le disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 Il regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Infine, lo Split payment non si applica nemmeno ai seguenti tipi di operazioni:
Le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a titolo di acconto (art. 25 del DPR 600/1973)
Le operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale o mediante fattura semplificata (art. 21-bis del DPR 633/1972).
Durc on line
A partire dal 1° luglio 2015, INPS e INAIL hanno reso operativo il nuovo servizio “DURC On Line”, disciplinato dal DM 30 gennaio 2015. Tale servizio permette di verificare la regolarità contributiva di datori di lavoro e lavoratori autonomi con modalità telematiche e in tempo reale, e di verificare i requisiti di regolarità necessari per la fruizione di benefici normativi e contributivi ex art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.
Il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) è un certificato rilasciato dagli istituti previdenziali INPS, INAIL e Cassa edile; esso attesta: 1) la regolarità contributiva di un datore di lavoro o di un lavoratore autonomo rispetto agli Enti presso cui versa una contribuzione obbligatoria; 2) l’assenza in capo al soggetto di illeciti tali da precludergli l’accesso ad una serie di benefici e opportunità.
Il DURC online, rilasciato a seguito di una richiesta inoltrata tramite la piattaforma informatica dedicata, fornisce la certificazione di cui sopra in tempo reale, elaborando un file pdf contenente i seguenti dati:
la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto da verificare;
l’iscrizione all’INPS, all’INAIL ed eventualmente alle Casse edili;
la dichiarazione di regolarità;
il numero identificativo del documento;
la data di effettuazione della verifica e la data di scadenza di validità del certificato (la durata di validità è pari a 120 giorni dalla data in cui si effettua la verifica di regolarità).
Il DURC online è richiesto in tutti i seguenti casi:
ogni volta che l’attestazione di regolarità contributiva è requisito indispensabile per lo svolgimento di una determinata attività;
qualora il soggetto concorra in una gara pubblica o debba sottoscrivere un contratto con la Pubblica Amministrazione;
qualora il soggetto debba svolgere lavori privati in edilizia;
qualora un creditore della Pubblica Amministrazione voglia cedere il credito;
ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.
Bisogna distinguere, poi, un DURC differente per modalità e usi, ossia il DURC interno. Quest’ultimo è collegato al riconoscimento di benefici normativi e contributivi e viene richiesto direttamente dall’Ente che riconosce al soggetto il beneficio o il contributo, al fine di velocizzare la procedura.
2. Soggetti che possono richiedere il DURC online
L’elenco dei soggetti autorizzati alla richiesta del DURC è rintracciabile all’art. 1 del DM 30 gennaio 2015:
le Amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, le stazioni appaltanti (individuati dall’art. 3, c. 1, lett. b), DPR n. 207/2010);
gli organismi di attestazione SOA;
le Amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, c. 9, DLgs n. 81/2008, in materia di verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
le Amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del DPR n. 445/2000;
l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva;
le banche o gli intermediari finanziari in relazione alle cessioni dei crediti certificati, previa delega da parte del titolare del credito;
chiunque abbia interesse, previa delega del soggetto da verificare.
La delega del soggetto da verificare è necessaria in tutti i casi in cui a richiedere la verifica sia un soggetto diverso dalle Pubbliche Amministrazioni, quindi banche e intermediari finanziari e anche “chiunque vi abbia interesse”.
Il modello di delega è disponibile esclusivamente sul portale INPS. La procedura prevede che il delegante rilasci la delega tramite il portale e provveda poi a registrare il delegato sul portale stesso.
La delega, dunque, dovrà essere comunicata dal delegante ai vari istituti previdenziali e conservata dal delegato, il quale esegue la verifica sotto la propria responsabilità.
È possibile richiedere il DURC online accedendo ai siti dell’INPS e dell’INAIL, inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare e la PEC a cui inviare l’esito della verifica. L’individuazione di eventuali Casse edili viene operata dal sistema INPS.
I soggetti individuati dall’art. 1 della Legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro e altri soggetti) sono autorizzati a svolgere la verifica di regolarità contributiva per conto dei loro assistiti, utilizzando le credenziali di accesso ai portali INPS e INAIL in loro possesso.
Le stazioni appaltanti e le SOA, d’altra parte, per poter accedere all’applicativo DURC online devono utilizzare le credenziali rilasciate loro per l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it. Tale applicativo risulta ancora attivo per la richiesta di alcuni specifici tipi di DURC individuati dall’art. 9 del DM 30 gennaio 2015: DURC richiesto per i crediti certificati di una Pubblica Amministrazione, DURC richiesto per le imprese operanti nel cratere de L’Aquila ecc. Nel caso in cui, tuttavia, siano inoltrate al portale sportellounicoprevidenziale.it richieste non presenti nel suddetto art. 9, esse non saranno elaborate e dovranno essere ripresentate attraverso i portali INPS o INAIL.